STATUTO dell’ASSOCIAZIONE
“COMITATO ART. 11. L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA”

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in II Strada privata Borrelli, 34 Bari, quale Ente del terzo settore, l’associazione denominata “COMITATO ART.11. L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA ODV”, in conformità con il dettato dell’art. 32 del D.Lgs 117/2017. L’Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

L’Associazione opera in provincia di Bari, e può altresì intervenire anche in altri comuni del territorio nazionale.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L’Associazione “Comitato Art.11. L’Italia ripudia la guerra Odv” più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche e di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L’Associazione si ispira ai Principi fondamentali della Costituzione Italiana, si richiama in particolare all’art. 11; si pone finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali la sensibilizzazione della popolazione, delle giovani generazioni in particolare, al ripudio della guerra, nella prospettiva di un’Italia neutrale e ponte di pace tra i popoli, riconoscendosi nel testo di sintesi della storia e attività del Comitato Articolo 11 di Bari (Allegato A) e nelle 2 Petizioni contro l’invio di armi e il riarmo inviate nel 2025 al Parlamento (Allegato B e Allegato C). I citati allegati A, B e C devono intendersi come facenti integralmente parte di questo Statuto.

L’Associazione opera senza scopo di lucro, svolgendo in favore di terzi le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. L’Associazione si propone di promuovere iniziative di informazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini, affinché si sviluppi una consapevolezza diffusa contro la guerra e il riarmo, per la promozione della pace tra i popoli.

Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

  1. Realizzazione di gruppi di studio e attività culturali sui seguenti temi;
  2. Informazione, comunicazione e formazione contro la narrazione mainstream funzionale alla guerra e al riarmo;
  3. Propaganda dell’attività dell’associazione attraverso media, social e ogni altro strumento comunicativo;
  4. Organizzazione di incontri pubblici di approfondimento, riflessione e analisi;
  5. Organizzazione, tesseramento, proselitismo;
  6. Contatti e collegamenti con comitati e associazioni per la pace e il disarmo, sindacati, partiti e movimenti politici, centri di aggregazione (religiosi e laici, parrocchie e dopolavoro) per avviare iniziative comuni contro il riarmo, la guerra, e il genocidio;
  7. Realizzazione di attività di strada e piazza per l’organizzazione di presidi, volantinaggi, banchetti per raccolta firme;
  8. Perseguimento della convergenza unitaria, nella condivisione delle azioni sul territorio per il raggiungimento degli scopi statutari, quale valore fondante teso alla eliminazione delle differenze, divergenze strategiche e competizione tra organizzazioni orientate al raggiungimento dei medesimi obiettivi e al superamento di rassegnazioni, passività e sfiducia dei cittadini;
  9. Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
  10. Realizzazione di collaborazioni con le istituzioni del territorio (gruppi e collettivi studenteschi, enti locali, istituzioni scolastiche, educative ed accademiche) per il perseguimento delle suddette attività;
  11. Proposte di leggi di iniziativa popolare e di referendum sui temi oggetto dello scopo statutario;
  12. Realizzazione di ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità statutarie.

Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui reti associative e comitati di scopo, con cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15/09/2020 e ss.mm.ii.

L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d’interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all’art. 6 D.Lgs.n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, ne fanno richiesta e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente, da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall’appartenenza all’Associazione con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11.La qualità di socio si perde:

  1. per morte;
  2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. dietro presentazione di dimissioni scritte;
  4. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili o diversa misura prevista da modificazioni del suddetto decreto, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Lavoratori

Art. 14. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. l’Organo di controllo, laddove eletto;
  5. il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L’Assemblea

Art. 16. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto, se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

  • almeno una volta all’anno;
  • Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
  • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L’Assemblea,è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.

Art. 18. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio;
  • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone il compenso;
  • discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all’art. 11 e nel caso di cui alla lett.d) dello stesso art.11, ove non intervenga ricorso nei termini stabiliti;
  • delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
  • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
  • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei partecipanti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea delibera in presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da numero da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. Esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il Presidente;
  • elegge tra i propri componenti il vice Presidente;
  • elegge tra i propri componenti il Tesoriere e il Segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
  • predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L’Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Art. 32. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  1. quote associative degli aderenti;
  2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. rendite patrimoniali;
  6. attività di raccolta fondi;
  7. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  8. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d’interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso

delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all’art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. beni immobili e mobili;
  2. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  3. donazioni, lasciti o successioni;
  4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  1. libro degli associati;
  2. registro dei volontari;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.

Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs n.117/2017, al DM n.106/2020 e alle loro eventuali variazioni.

Allegato A

Finalità e caratteri fondamentali

Il Comitato “Articolo 11 L’Italia ripudia la guerra – Bari” nasce nella primavera 2023, in appoggio alla raccolta firme per i referendum contro l’invio di armi e in difesa della sanità pubblica, per i quali raccoglie in provincia di Bari 7.200 firme: un buon risultato, se si considera che, per il clima politico-culturale del tempo, si tratta di un’attività fortemente controcorrente. (I comitati referendari non riescono a raggiungere in tutta Italia le 500mila firme necessarie).

Nell’autunno 2023 il Comitato continua la sua attività con accresciuto impegno anche sull’altro teatro della “guerra mondiale a pezzi”, la Palestina e il Medio Oriente, a fianco del popolo palestinese contro la pulizia etnica e il genocidio.

Agli inizi del 2024 è tra i promotori della lettera critica – che raccoglie subito migliaia di consensi – al presidente Mattarella per aver ignorato, nel discorso di fine anno 2023, il genocidio dei palestinesi ad opera di Israele.

Nel gennaio 2025 il Comitato, insieme con Peacelink, promuove la petizione ai parlamentari contro il rinnovo del decreto di invio di armi a Kiev, raccogliendo migliaia di consensi e continuando poi con la raccolta di firme sulla petizione ai parlamentari contro il riarmo (assegnata alla Commissione Difesa della Camera con il n. 1.157 e alle commissioni 3, Affari Esteri e Difesa, e 4, politiche dell’Unione Europea, del Senato con il n. 1.390).

Dalla sua formazione, “Articolo 11” ha promosso decine e decine di iniziative di conferenze-dibattito, approfondimento critico, presentazione di libri, proiezione di video, a Bari e nella regione Puglia.

“Articolo 11” è parte fondativa, insieme con Peacelink e il Coordinamento per la pace di Milano, del Coordinamento NORiarmo (https://www.peacelink.it/noriarmo), che si riunisce con frequenza quindicinale, coinvolgendo decine e decine di comitati e associazioni presenti su tutto il territorio nazionale.

Il Coordinamento NoRiarmo si muove – al pari di “Articolo 11” – con il massimo spirito unitario e inclusivo, favorendo la più ampia partecipazione consapevole di ciascuno e di tutti, al fine di favorire, fuori da ogni settarismo, la convergenza e l’unificazione dei diversi comitati e movimenti contro la guerra, e la costruzione di un reale movimento di massa, all’altezza della pericolosissima situazione in cui i guerrafondai ci hanno messo, capace di contrastare la partecipazione italiana alla guerra e il riarmo. In questo spirito di ricerca della convergenza e dell’unità, il Coordinamento NORiarmo – al pari di “Articolo 11” di Bari – è presente nel Coordinamento “StopRearm Europe” (nazionale e internazionale), e ha avviato momenti di consultazione e cooperazione con il Coordinamento nazionale NO-NATO e con l’associazione “Multipopolare” (associazione degli amici di OttolinaTV).

Carattere essenziale del Comitato “Articolo 11” è il forte e deciso spirito unitario nella chiarezza degli obiettivi fondamentali: in quanto cittadini della Repubblica, esigere dal governo il rispetto dello spirito e della lettera dell’articolo 11 C., il netto e inequivocabile rifiuto di partecipare – in modo indiretto o diretto – alla guerra contro la Russia, la rottura delle relazioni con Israele, perché lo stato genocida venga sanzionato e isolato sul piano internazionale.

La base fondamentale del Comitato è nei principi della Costituzione repubblicana nata della Resistenza antifascista.

Il Comitato è aperto all’adesione di singoli o associazioni (e associazioni sono anche i partiti politici) che ne condividano le finalità, riconosce – all’interno di un solido approccio unitario – il pluralismo delle diverse soggettività che lo compongono.

Il Comitato mira a favorire lo sviluppo di un ampio movimento di massa contro la guerra, un movimento di Nuovi Partigiani della Pace.

Il Comitato mira a favorire la più ampia partecipazione attiva e consapevole di tutti gli aderenti ad esso, secondo le capacità, i talenti e le disponibilità di tempo e mezzi di ciascuno.

IN QUESTA SITUAZIONE GRAVE E PERICOLOSA, GRAVIDA DI UNA GUERRA MAGGIORE, OGNI PERSONA CONSAPEVOLE È INVITATA CALDAMENTE AD ATTIVARSI E ORGANIZZARSI ALL’INTERNO DEL COMITATO.

L’ORGANIZZAZIONE È OGGI PIÙ CHE MAI NECESSARIA PER IMPEGNARE AL MEGLIO LE CAPACITÀ DI CIASCUNO, PER CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DEL MOVIMENTO DI MASSA CONTRO LA GUERRA E IL GENOCIDIO.

Allegato B

PETIZIONE AI PARLAMENTARI, EX ART. 50 COSTITUZIONE, PERCHÉ NON CONVERTANO IN LEGGE IL DECRETO CHE AUTORIZZA L’INVIO DI ARMI ALL’UCRAINA

Il 27 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 200 relativo a disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere.

Le radici profonde di questa, guerra vanno ricercate nella crescente avanzata della NATO e delle sue basi militari verso i confini della Russia (l’”abbaiare della NATO alla porta della Russia”, come ha detto papa Francesco, “Corriere della Sera”, 3 maggio 2022) e nell’oppressione e discriminazione dei russi di Ucraina praticate dal governo ipernazionalista instauratosi dal 22 febbraio 2014 a Kiev, dopo l’estromissione violenta del presidente regolarmente eletto Janukovic. A seguito della svolta antirussa del nuovo governo di Kiev, il popolo della Crimea il 16 maggio del 2014 con un referendum votò per l’annessione alla Russia. Dal 2014 al 2022 si è svolta in Ucraina una guerra tra il governo di Kiev e le autoproclamate repubbliche popolari russofone di Lugansk e Doneck, che ha provocato oltre 14.000 morti e decine di migliaia di feriti. Gli “Accordi di Minsk” (2014-2015) che prevedevano un’ampia autonomia per le regioni russofone del Donbass e avrebbero potuto fermare la guerra, non furono mai implementati dal governo di Kiev con una necessaria riforma costituzionale; uno dei più rilevanti protagonisti della politica europea, la ex cancelliera tedesca Angela Merkel, ha dichiarato che essi servivano solo a prendere tempo perché Kiev potesse adeguatamente armarsi per la guerra (intervista a “Die Zeit”, 15 dicembre 2022). Nel 2019 è stata inserita nella Costituzione ucraina la volontà di adesione alla NATO. 

L’avanzata della NATO ad Est, percepita dalla Russia come minaccia alla propria sicurezza, e la negazione dei diritti della popolazione russa in Ucraina hanno sempre più esacerbato i rapporti tra Russia e Occidente. Piuttosto che il dialogo, la mediazione, l’accordo, è stata privilegiata la strada della contrapposizione frontale (anche a livello culturale, con campagne russofobiche e la messa al bando dell’arte e della letteratura russe, che sono parte costitutiva e fondante del patrimonio culturale europeo). La proposta di una trattativa globale sulla sicurezza, presentata da Mosca a USA e NATO nel dicembre 2021, fu lasciata cadere nel vuoto, dando alla dirigenza russa l’ulteriore segnale che non vi fossero spazi di mediazione e soluzione pacifica. Questa situazione ha spinto Putin a ricorrere alla guerra “come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, proprio ciò che la Costituzione italiana ripudia espressamente, in coerenza con la Carta dell’ONU.

Anche dopo l’inizio della guerra ad alta intensità il 24 febbraio 2022, i tentativi di trattativa e mediazione tra le delegazioni di Ucraina e Russia – in Bielorussia prima, in Turchia dopo – sono falliti per la pesante ingerenza di un forte “partito della guerra” che si proponeva la vittoria completa e definitiva sulla Russia, di cui si preconizzava un rapido cedimento, se non un’implosione. USA, NATO, UE hanno sempre più armato Kiev, a cui sono andati, dalla sola UE, 130 miliardi di euro (Von der Leyen, 19 dicembre 2024). Il Parlamento europeo, in coerenza con i vertici UE e NATO ha istigato l’Ucraina a combattere fino alla “vittoria”, escludendo ogni ipotesi di negoziato. Ciò ha determinato una continua escalation bellica, con l’invio di armi sempre più letali in grado di colpire in profondità il territorio della Russia, in una sempre più pericolosa spirale di azioni e reazioni e un coinvolgimento sempre più ampio della UE e della NATO, col rischio concreto per i Paesi europei di scivolare da uno stato di cobelligeranza indiretta ad una belligeranza diretta (già anticipata con la folta presenza in Ucraina di istruttori, addestratori militari, ufficiali di collegamento di paesi europei).

Il sempre più massiccio invio di armi al governo di Kiev, comportando l’intensificazione e il prolungamento della guerra, ha provocato distruzioni incommensurabili e la morte di centinaia di migliaia di giovani ucraini sacrificati sull’altare di ragioni geopolitiche che nulla hanno a che vedere con la libertà ed il benessere del popolo ucraino e dei popoli europei. Dopo quasi tre anni di inutili massacri lo stesso presidente ucraino Zelensky (intervista a “Le Parisien”, 18 dicembre 2024), ha dovuto riconoscere che l’Ucraina non ha le forze per rovesciare le sorti del conflitto. Ciononostante le èlite europee continuano ad alimentare a dismisura la spirale della contrapposizione generale di lunga durata contro la Russia, e la militarizzazione – già annunciata e in parte avviata – delle società ed economie europee e il loro passaggio dal welfare al warfare, con tagli pesantissimi alle spese sociali per incrementare le spese di guerra.

Occorre uscire da questa logica perversa che sta mandando in rovina il nostro Paese (non si tratta solo delle enormi somme inviate a Kiev per la guerra, ma anche del forte aumento dei prezzi dovuto alla scelta del governo italiano di non acquistare più il gas russo a buon mercato, per rifornirsi da USA e altri Paesi a prezzi doppi o tripli) e ritornare alla Costituzione, che all’articolo 11 prescrive in modo netto, chiaro, inequivocabile, che L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Il ripudio della guerra comporta per l’Italia l’obbligo di impegnarsi per fermare i conflitti, non di alimentarli con la fornitura di armi.

Sulla base di quanto su esposto

Noi cittadini della Repubblica italiana riteniamo che un ulteriore invio di armi a Kiev, come previsto dalla proroga del decreto:

– Alimenti un’escalation bellica che ha realisticamente come sola prospettiva un ulteriore coinvolgimento militare della UE e dell’Italia, fino a varcare la linea rossa di non ritorno di un coinvolgimento diretto del nostro Paese nella guerra contro la Russia, trasformando l’attuale cobelligeranza di fatto in guerra aperta, con conseguenze catastrofiche.

– Sia contro gli interessi della pace, alimentando la spirale di guerra e la prospettiva di un mondo di guerra, con aumento delle spese militari che sottraggono risorse a sanità scuola servizi sociali.

– Sia non solo contro i principi di pace e cooperazione internazionale che informano la nostra Costituzione, e violi la legge 185 del 1990, che vieta l’invio di armi a paesi belligeranti, ma vada anche contro gli interessi economici del nostro Paese, fortemente colpito dalle misure di embargo comminate dal 2014 contro la Russia e sempre più intensificate negli anni successivi. 

– Vada contro gli interessi stessi della popolazione ucraina, che in sempre maggior numero rifiuta di andare a combattere e di aprire nuovi cimiteri di guerra (800.000 renitenti alla leva, secondo la stima del presidente della commissione Affari economici del Parlamento ucraino, Dmytro Natalukha, riferito al quotidiano “Financial Time”). Un recente sondaggio dell’agenzia USA Gallup attesta che la maggioranza degli ucraini vuole negoziati e fine della guerra quanto prima possibile.

– Alimenti la contrapposizione contro la Federazione russa, un Paese che è geograficamente, storicamente, culturalmente, parte del continente europeo, un Paese rispetto al quale l’Italia non ha alcun contenzioso, nessuna controversia territoriale, né commerciale o economica, con cui, anche nel periodo della guerra fredda, seppe intessere proficui rapporti di cooperazione economica (basti ricordare qui la fabbrica di automobili di Togliattigrad, in cooperazione con la FIAT).

PER QUESTO 

CHIEDIAMO DI FORMULARE UN ATTO D’INDIRIZZO CONTRARIO AD ALIMENTARE IL CONFLITTO MEDIANTE LA ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI AL GOVERNO UCRAINO E DI RIFIUTARE LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE N. 200/2024

Roma, 8 gennaio 2025

Giovanni Ricchiuti, arcivescovo e presidente Pax Christi (primo firmatario della petizione insieme ad Alex Zanotelli)

Alex Zanotelli, missionario comboniano e direttore del mensile di Pax Christi “Mosaico di Pace”

Elena Basile, già Ambasciatrice in Svezia e Belgio, attualmente a riposo

Piero Bevilacqua, già ordinario storia contemporanea Università di Roma La Sapienza

Ginevra Bompiani, scrittrice

Marina Boscaino, portavoce comitati contro ogni autonomia differenziata

Maurizio Brotini, sindacalista Cgil

Luciano Canfora, professore emerito dell’Università di Bari, filologo classico, storico e saggista

Don Angelo Cassano, presidente di Libera (Puglia), sacerdote

Andrea Catone, storico e saggista, direttore della rivista “MarxVentuno”

Angelo D’Orsi, già professore di storia delle dottrine politiche dell’Università di Torino

Roberta De Monticelli, già Professore Ordinario di Filosofia moderna e contemporanea all’Università di Ginevra, già Professore Ordinario di Filosofia della persona all’Università San Raffaele di Milano. Attualmente Senior Collaborator dell’Università San Raffaele, in quanto Direttrice del Centro di Ricerca PERSONA e della rivista “Phenomenology and Mind”

Alessandro Di Battista, giornalista, scrittore, già parlamentare

Monica Di Sisto, giornalista di Askanews, esperta in commercio internazionale e economia solidale 

Andrea Fumagalli, docente di Economia Politica all’università di Pavia, membro del blog Effimera.org e del Bin-Italia (Basic income network).

Domenico Gallo, Presidente di Sezione onorario Corte di Cassazione

Alfonso Gianni già parlamentare e membro del governo Prodi secondo, attualmente direttore della rivista trimestrale “Alternative per il Socialismo”

Claudio Grassi, già senatore della Repubblica, portavoce di “Il coraggio della pace: disarma”

Raniero La Valle, giornalista e saggista, già direttore del quotidiano cattolico “L’Avvenire d’Italia, già parlamentare

Michele Lucivero, Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell’Università, docente di Storia e Filosofia

Fabio Marcelli, copresidente del CRED (Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia)

Laura Marchetti, docente di Antropologia e Pedagogia Interculturale all’Università di Reggio Calabria, già Sottosegretario di Stato

Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink, mediattivista, già docente di Lettere

Lea Melandri, scrittrice, saggista, giornalista, Presidente della Libera Università delle Donne di Milano

Vito Micunco, referente Comitato per la pace di Bari

Luisa Morgantini, sindacalista e attivista per la pace, già vice Presidente Parlamento Europeo, presidente AssoPacepalestina

Moni Ovadia, uomo di teatro

Sabrina Pignedoli, giornalista, saggista, ex europarlamentare

Carlo Rovelli, scienziato, fisico, saggista e divulgatore scientifico italiano, specializzato in fisica teorica, attualmente docente in Francia all’Università di Aix-Marseille

Linda Santilli, attivista politica femminista, insegnante

Enzo Scandurra, già ordinario di Urbanistica nell’università la Sapienza di Roma

Vauro Senesi detto Vauro, disegnatore

Francesco Sylos Labini, saggista, dirigente di ricerca del Centro Ricerche Enrico Fermi

Massimo Wertmuller, attore

Alexander Hobel, Roma, docente di Storia contemporanea all’Università di Sassari, direttore di “Marxismo oggi”

Augusto Ponzio, Bari, professore emerito di Filosofia del linguaggio, università di Bari

Giuliano, Marrucci, Pisa, Animatore di Ottolina TV

Andrea Martocchia, Bologna, segretario del Coordinamento nazionale Jugoslavia

Sergio Cararo, Roma, direttore di “Contropiano”, giornale on line

Mauro Alboresi, Bologna, Segretario nazionale PCI

Tonia Guerra, Bari,, Comitato per l’unità della Repubblica, Segreteria nazionale PRC

Vincenzo Brandi, Roma, GAMADI, Gruppo atei materialisti dialettici

Bruno Steri, Roma, direttore della rivista “Ragioni e conflitti”

Luca Cangemi, Catania, già deputato, insegnante e saggista

Renato Caputo, Roma, Università popolare Antonio Gramsci, Roma

Alessandra Ciattini, Roma, Docente e pubblicista, redattrice de “La città futura”, rivista on line

Paolo Ferrero, Pinerolo, già Ministro della solidarietà sociale, direttore della rivista “Su la testa”

Maurizio Acerbo, Pescara, Segretario nazionale PRC

Maria Solimini, Bari, docente di Antropologia culturale Università di Bari

Rolando Giai Levra, Milano, direttore di “Gramsci Oggi”, rivista on line

Francesco Maringiò, Bologna, presidente dell’Associazione Marx21

Ruggero Giacomini, Ancona, Storico, Centro culturale “La città futura”, regione Marche

Susan Petrilli, Bari, ordinario di Semiotica, Università di Bari

Marco Pondrelli, Bologna, direttore del sito Marx21.it

Marcello Gentile, Milano, Comitato contro la guerra di Milano

Adriana Bernardeschi, Pisa, direttrice del giornale online “Futura Società”.

Boris Bellone, Torino, Presidenza nazionale ANPPIA

Rosa D’Amico, Bologna, storica dell’arte

Gaetano Colantuono, Bari, Risorgimento socialista – Puglia

Gano Cataldo, Bari, segretario Sinistra Italiana, Bari

Ivan Pavicevac, Roma, Presidente del Coordinamento nazionale Jugoslavia, traduttore

Santo Prontera, Risorgimento socialista Puglia

Ivana Kerečki, Sesto San Giovanni (MI), interprete

Pier Paolo Caserta, Risorgimento socialista Puglia

Tamara Bellone, Torino, Coordinamento per la Jugoslavia

Camillo Tarozzi, Bologna, restauratore

Susanna Angeleri, Arezzo

Laura D’Amico, Viterbo

www.peacelink.it/noarmiucraina

Allegato C

Petizione NO riarmo

Ai Parlamentari della Repubblica

Noi cittadini e cittadine vi scriviamo con profonda preoccupazione per la crescente pressione a incrementare le spese militari, una scelta che riteniamo dannosa per il nostro futuro. 

La presidente della Commissione Europea ha presentato un piano di riarmo da 800 miliardi di euro (ReArm Europe) contro la Russia, dichiarando: “Dobbiamo urgentemente riarmare l’Europa”.

Invitiamo i parlamentari italiani a respingere ogni ulteriore aumento del budget della difesa per le seguenti ragioni. 

1. La narrazione dell’inferiorità delle spese militari dell’Europa è falsa. Non è vero che la Russia abbia superato l’Unione Europea nelle spese militari. Al contrario, i dati ufficiali del SIPRI e del database NATO (vedere la scheda tecnica: https://www.peacelink.it/disarmo/a/50607.html) dimostrano che la somma delle spese militari di UE e Regno Unito è circa tre volte superiore a quella della Russia. Alimentare la percezione di un’Europa debole e impreparata è funzionale solo a giustificare una corsa al riarmo priva di fondamento.  

2. Il riarmo impoverisce lo stato sociale. Ogni aumento delle spese militari aggiunge nuovo debito pubblico sulle spalle delle future generazioni e sottrae risorse essenziali a settori chiave come la sanità, l’istruzione, l’ambiente, la ricerca e il welfare. Siamo già testimoni di tagli nei servizi pubblici, con ospedali sottofinanziati, scuole con infrastrutture carenti e un sistema di tutele sociali sempre più fragile. La scelta di destinare miliardi in armamenti, invece che verso il benessere collettivo, è un passo verso il collasso dello stato sociale. 

3. Più armi significa più guerra, non più sicurezza. La storia insegna che l’accumulo di armamenti non porta alla pace, ma alla prosecuzione dei conflitti e all’escalation delle tensioni internazionali. L’Italia – nel rispetto dell’articolo 11 della Costituzione – deve farsi promotrice di soluzioni diplomatiche e di riduzione delle spese militari globali, anziché alimentare una corsa agli armamenti che può solo aumentare il rischio di nuove guerre. 

Chiediamo dunque al Parlamento italiano di

– bloccare ogni ulteriore aumento delle spese militari;

– favorire il processo di pace in Ucraina;

– fermare l’ulteriore invio di armi in Ucraina;

– ripristinare un processo di dialogo e cooperazione internazionale;

– promuovere iniziative di disarmo e il ripristino del trattato di messa al bando degli euromissili;

– sostenere un’azione di diplomazia attiva per la risoluzione nonviolenta dei conflitti in corso;

– riorientare le risorse verso il lavoro, la sanità, la scuola e il welfare, pilastri della sicurezza sociale.

Un’Italia che sceglie la pace non può essere un’Italia che investe nelle armi a discapito del benessere dei suoi cittadini. 

Coordinamento No Riarmo

https://www.peacelink.it/campagne/index.php?id=112&id_topic=2

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